I soggetti giuridici che effettuano la distribuzione finale di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, devono comunicare l’ inizio attività’ al:
Ministero della salute - Progetto «Tracciabilità’ del farmaco» -
Piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Roma.
All’ AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) via della Sierra Nevada 60 - 00144 Roma
Alla Regione relativa
Al Comune
Vedi modello
Si tenga conto che molte regioni hanno integrato il modello base, emanato dal Ministero della salute, inserendo tra gli enti da informare anche le ASL o Asur locali.
E’ utile informarsi prima se nella propria regione sono state emanate norme che obbligano a queste ulteriori comunicazioni per evitare di rimandare la comunicazione di inizio attività più di una volta.
Alcune regioni hanno emanato norme sulla organizzazione e le procedure specifiche per l’apertura di una parafarmacia. In un articolo apposito in questo sito sono presenti link che permettono di scaricare le varie procedure e norme regionali attualmente emanate e note a ParafarmaciaNews. (si ringrazia quanti vorranno inviarci le norme regionali non presenti nell’elenco riportato)
Anche eventuali aggiornamenti delle norme riportate in questo sito saranno graditi inviare il materiale a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Come ottenere il “numero di tracciabilità” della parafarmacia
Tale numero è molto importante da ottenere perché i fornitori e distributori di medicinali vendibili sono obbligati a chiederlo alle parafarmacie dal 2007.
Il responsabile della comunicazione designato, indicato nella comunicazione di inizio attività (vedi sopra) dovrà registrarsi nell’area riservata del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) https://nsis.sanita.it/NACC/accountprovisioningnsis/)





