Pagina aggiornata Giugno 2010
Denominazione dell'esercizio commerciale
La circolare attuativa del Ministero della salute (circolare Turco) indica come esempio accettato la denominazione “Parafarmacia” che è risultata in questi anni la più usata e la più citata anche in letteratura es Wikipedia.
Anche “Esercizio Farmaceutico” è accettato.
Non è conveniente che la denominazione ricomprenda la parola “farmacia” che può confondere i clienti. (es. “Farmacia della salute” , “Farmacia Libera del dott. …..” e causare conflitti con i titolari di farmacia.
Quali insegne usare? Esclusiva della croce verde per le farmacie (D. Leg n° 153 /2009)
Recentemente il D.Leg. n° 153/2009 ("Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. ) ha indirettamente innovato la legislazione in tale settore per le parafarmacie, infatti all'articolo 5 di tale decreto legislativo si stabilisce chiaramente per legge una riserva normativa a favore delle farmacie indicando espressamente " Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e' riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere."
Per questo motivo è opportuno evitare nelle insegne denominazioni che usino la parola farmacia da sola ( es. farmacia libera ecc...) e uso della croce verde, oltre che i simboli identici a quelli depositati come marchio dalla FOFI (caduceo ecc…) anche per quanto esposto dal codice civile:
Art. 2564. Modificazione della ditta.Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
In ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia.
Non si ravvisano ostacoli all’utilizzazione nel punto di vendita del simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (croce sorridente, rossa, ma che può essere di vario colore verde, blu ecc..).
Per tale motivo si consiglia di usare strettamente la denominazione "Parafarmacia" con croce per esempio di colore rosso oppure blu (usata però dai veterinari) o meglio bicolore come verde e blu oppure rossa e verde o rossa e blu lo scopo è sempre quello di differenziarsi
A tale proposito sarebbe bene che le principali organizzazioni delle parafarmacie stabilissero per i propri iscritti delle norme comportamentali individuando tra i tanti un colore , meglio un'accoppiata di colori che possa essere un punto di riferimento futuro certo in tale settore.
Quale accoppiata scegliere? Per esempio una Blu e Verde o rossa e blu potrebbe esseree una scelta valida. Un pò a rischio la combinazione verde e bianco che a qualcuno ( aministrativo o farmacista titolare potrebbe non "piacere" diciamo così)
Organizzazione interna della parafarmacia
La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.
E’ opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti che
riporta il caduceo.
E’ ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione solo per OTC e non per i SOP.
Nella parafarmacia deve essere presente un “apposito reparto”, che può essere solo uno scaffale, che contiene i medicinali che deve essere separato dagli altri prodotti (integratori, cosmetici ec….) il farmaco puo’ essere prelevato direttamente dal paziente.
Devono essere rispettate tutte le norme in vigore in materia di conservazione dei farmaci, sia nel locale di vendita che nell’eventuale magazzino annesso.
E’ obbligatorio attenersi alle condizioni di conservazione (indicazione di temperatura e condizioni ambientali) riportate in etichetta per ciascun farmaco, per questo occorre munirsi di un frigorifero con il controllo della temperatura e allarme di superamento delle temperature impostate.





