A margine della recente bocciatura da parte del Senato dell'emendamento riguardante la sanatoria a pagamento presentata da due senatori PDL ed ispirata dallo sparuto gruppo di "Essere Farmacisti" pubblichiamo il comunicato stampa del MNLF riguardante l'argomento. Siamo d'accordo con loro.
ParafarmaciaNews.com
Intervento MNLF sulla manovra economica 2010 - Respinta sanatoria
Liberalizzazioni: il Governo passi dalle parole ai fatti

NEWS SENATO: La Commissione Bilancio ha respinto l'emendamento 11.0.1 presentato dai senatori Piccone e Tancredi (Pdl) che aveva come obiettivo la trasformazione degli esercizi di vicinato aperti con la legge Bersani in farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento una tantum di 300.000 eur
Per uscire dalla grave crisi economica del Paese servono meno parole e più fatti. Così il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti sottolinea il passaggio parlamentare della manovra economica e finanziaria messa a punto dal Governo. Siamo alla prova del nove - continua un comunicato stampa MNLF - circa la reale volontà della maggioranza di liberalizzare l’economia italiana ed affiancare ad un risanamento dei conti pubblici anche una crescita in termini d’occupazione e competitività dell’intero sistema produttivo.
In particolare il MNLF si sofferma sull’emendamento all’articolo 39 ( vedi in basso) della manovra che consentirebbe la vendita dei farmaci con obbligo di ricetta anche in esercizi diversi dalle farmacie. Si tratta di una delle proposte annunciate nei giorni scorsi da Bersani per far ripartire l’economia e che secondo il MNLF sarebbe in grado di creare nuova occupazione, diminuire ulteriormente il costo dei farmaci e portare concorrenza in uno dei settori più ingessati dell’economia italiana.
Altresì, il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, in coerenza con la propria storia, si dice fermamente contrario a qualsiasi forma di “sanatoria”. “Le scorciatoie - conclude la nota - finiscono sempre per favorire i poteri forti e non hanno nulla a che fare con merito ed equità.
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Proposta di modifica n. 21.23 al DDL n. 2228
21.23
GIARETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BUBBICO, MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, ANDRIA, GHEDINI
Dopo il Titolo Il, aggiungere il seguente:
«Titolo II-bis
LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI»
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica)
1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 198, n. 833. Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Negli esercizi commerciali i cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificaiioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
Conseguentemente:
– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».





