E' iniziato ieri il dibattito in commisione Senato del ddl Gasparri/Tomassini e del ddl Lannutti e come avevamo annunciato D'Ambrosio è stato nominato relatore. Che garanzie di imparzialità potrà mai dare ai farmacisti non titolari?
ParafarmaciaNews.com
In basso la discussione avuta ieri al senato.
Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo. Nel dar conto delle disposizioni che compongono la proposta n. 863, a firma dei senatori Gasparri ed altri, sottolinea come esso sia finalizzato a migliorare il servizio farmaceutico territoriale mediante la semplificazione delle norme per l'apertura di nuove farmacie e una migliore distribuzione dei farmaci.
Segnala quindi l'articolo 1, il quale prevede, al comma 1, che la dispensazione di medicinali sia riservata alle farmacie, fatta eccezione per i farmaci non soggetti a prescrizione (di cui al comma 5), attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP). Al comma 6, si prevede che nell'ambito di tale categoria rientrino quei medicinali - il cui elenco è stabilito dall'Aifa, l'Agenzia nazionale del farmaco, di concerto con la Commissione permanente per la farmacopea ufficiale e con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di farmacia - che non sono soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica e che "per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista". Gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente tali medicinali devono escluderli da qualsiasi forma di promozione (comma 7), non possono ritirare ricette mediche e sono esonerati dall’obbligo di un farmacista alle proprie dipendenze (comma 8, primo periodo). Resta ferma la possibilità di esporre l'insegna di «Parafarmacia» solo per gli esercizi commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto all’Albo professionale, sempre presente all’interno dell’esercizio stesso (comma 8, secondo periodo).
Il comma 10 del medesimo articolo prevede che le Regioni e le Province autonome provvedano alla regolamentazione della distribuzione territoriale delle farmacie mediante l'adozione di piante organiche comunali, nella prospettiva di assicurare la diffusione del servizio farmaceutico sul territorio comunale in modo uniforme. Il successivo comma 11 precisa i criteri di compilazione delle predette piante organiche, con riferimento al numero delle farmacie rispetto alla popolazione e alla distanza massima tra le farmacie: in particolare, è previsto il criterio della popolazione (unico su tutto il territorio nazionale in modo che vi sia una farmacia ogni 4000 abitanti) e quello della distanza minima da soglia a soglia (che non può essere inferiore ai 500 metri, ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, dove può essere ridotta fino ai 300 metri).
Illustra poi il comma 12, il quale dispone che l’esercizio farmaceutico è soggetto a regime di concessione regionale e che tali concessioni sono rilasciate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano solo a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 362 del 1991, recante norme per il riordino del settore farmaceutico. L’assegnazione delle concessioni regionali, ai sensi del successivo comma 14, avviene sulla base di procedure concorsuali, le cui modalità di espletamento, di valutazione dei candidati (sulla base di punteggi relativi all'anzianità di lavoro, al test professionale e al curriculum) e di pubblicazione di un’unica graduatoria regionale sono demandate ad apposite normative delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 18 prevede specifiche modalità con cui anche i Comuni possono essere titolari di concessioni. Le concessioni acquisite dai Comuni non possono essere vendute ma, in caso di rinuncia, possono essere nuovamente messe a concorso.
Evidenzia quindi il comma 20, che introduce una procedura transitoria per l’espletamento rapido di tutti i concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche. In particolare, si prevede l'indizione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della normativa che si propone, di un concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di tutte le sedi già previste in pianta organica in base alle norme della legislazione vigente, e a quelle derivanti dall’applicazione del disegno di legge in esame, valutando solo i punteggi relativi all’anzianità dell'attività professionale svolta in farmacia e i titoli derivanti dal curriculum degli studi e da eventuali pubblicazioni. Limitatamente a tale concorso straordinario, si prevede una regolamentazione specifica per i titolari e i direttori delle parafarmacie, mentre non può essere esercitata la prelazione da parte dei comuni e non possono parteciparvi i titolari di farmacia, ad eccezione dei titolari di farmacia rurale sussidiata. Il comma 21 precisa che in caso di mancata indizione del concorso straordinario, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà direttamente all'indizione di tale concorso. Il comma 22 stabilisce, invece, le modalità di espletamento del concorso ordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Segnala poi l'articolo 3, che prevede la possibilità di istituire un presidio farmaceutico per territori con popolazione residente inferiore a 1.200 abitanti, la cui gestione è affidata alla farmacia più vicina (comma 1), ovvero - in caso di rinuncia - assegnata mediante concorso (comma 3). Il comma 4 prevede che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire sedi farmaceutiche - previa l'acquisizione dei pareri obbligatori della Asl competente per territorio, del comune e dell’Ordine dei farmacisti della provincia interessata - in centri abitati con popolazione residente non inferiore ai 1.200 abitanti non forniti di farmacia né di presidio farmaceutico, situati ad almeno 3.000 metri dalla farmacia più vicina o separati dalla stessa da almeno 1.500 metri con presenza di ostacoli che rendano difficile la normale viabilità.
Tra le altre disposizioni che compongono il disegno di legge in titolo, si sofferma su quelle che riguardano le ipotesi di decadenza della concessione (articolo 4), le incompatibilità con la titolarità di farmacia (articolo 5), la trasformazione dei dispensari farmaceutici in presìdi farmaceutici (articolo 7), la distribuzione dei farmaci (art. 8), nonché l'introduzione di sanzioni penali per l'ipotesi di accaparramento di ricette mediche (art. 9).
Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 950, a firma del senatore Lannutti, diretto a completare il processo di riforma avviato con il primo decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) in materia di liberalizzazioni, prevedendo il superamento del sistema basato sulle piante organiche. Al riguardo, osserva come nella relazione di accompagnamento si richiami l'esigenza, evidenziata dall’Antitrust italiana e dalla Commissione europea, di aprire il mercato della vendita dei farmaci alla luce dei limiti alla concorrenza posti dal contingentamento numerico delle farmacie e dalle norme che proibiscono a non farmacisti di detenere la proprietà delle farmacie.
In questo quadro, dà quindi conto dell'articolo 1, il quale prevede che la dispensazione dei medicinali sia riservata in via esclusiva al farmacista (comma 1). Nell'ambito dell'organizzazione del servizio farmaceutico si distinguono le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (articolo 3) e quelle non convenzionate, quali gli esercizi di vicinato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998, in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’autorizzazione rilasciata dalla Asl.
Tra le altre disposizioni che compongono il provvedimento in titolo, segnala l'articolo 6, in tema di accesso alla titolarità di farmacia non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale: in proposito, si prevede che essa sia riservata ai farmacisti che abbiano conseguito l’idoneità in un concorso per l’assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del Sistema sanitario nazionale sono dispensabili esclusivamente nell’ambito delle farmacie convenzionate, mentre nelle farmacie non convenzionate possono essere dispensati, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, i medicinali di cui all’art. 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
Si sofferma poi sull’articolo 10, che dispone la sanatoria per le parafarmacie già attive, stabilendo che venga rilasciata l’autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata al Sistema sanitario nazionale agli esercizi di vicinato (comma 1), ferma restando la titolarità in capo ai farmacisti che abbiano conseguito l’idoneità in un concorso per l’assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale (comma 3). Si prevede altresì anche per le farmacie non convenzionate l'estensione degli obblighi in materia di controlli e farmaco-vigilanza, già previsti per le farmacie convenzionate.
Con l'occasione ritiene opportuno ricordare che presso la Camera dei deputati è all'esame il disegno di legge A.C. 1441-bis-B recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", trasmesso dal Senato il 7 marzo 2009. Al riguardo, richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 11, recante una delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Attraverso tali disposizioni, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti a individuare nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Tra i principi e i criteri direttivi che dovranno essere seguiti dal Governo nell'esercizio della delega, si annoverano la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata, la collaborazione a programmi di educazione sanitaria, la realizzazione di campagne di prevenzione, nonché la possibilità di prenotare in farmacie visite ed esami specialistici.
Il senatore ASTORE (IdV) interviene incidentalmente per segnalare l'esigenza che nell'ambito della disciplina in corso di definizione si tenga conto del conferimento della delega al Governo per la definizione dei nuovi servizi a valenza socio-sanitaria.
Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) fa presente che, come già richiamato nella relazione introduttiva, la delega conferita al Governo è volta a stabilire le tipologie di servizi che le farmacie saranno chiamate a svolgere, nella prospettiva di diventare dei veri e propri presìdi socio-sanitari per il territorio, aspetti che saranno presi in considerazione nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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