Come risposta all'emendamento Saltamartini (PDL) che prevede lo "smaltimento" delle parafarmacie attuali entro 10 anni bloccando contemporaneamente nuove aperture alcuni senatori di minoranza ( in maggioranza PD) hanno presentato emendamenti tesi alla difesa o anche all'allargamento (fascia C) delle attività delle stesse.
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Proposta di modifica n. 2.0.103/1 al DDL n. 1167
2.0.103/1GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONIAll'emendamento 2.0.103, sopprimere i commi 1 e 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:«4. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono continuare ad effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, alle condizioni e secondo le modalità già previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.» Proposta di modifica n. 2.0.103/2 al DDL n. 1167
2.0.103/2GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONIAll'emendamento 2.0.103, sopprimere i commi 1 e 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:«4. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, soggetti a ricetta medica e non a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni già previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»
2.0.103/3GHEDINI, COSENTINO, PORETTI, BUBBICO, INCOSTANTE, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONIAll'emendamento 2.0.103 sopprimere il comma 1.
Proposta di modifica n. 2.0.103/4 al DDL n. 1167
2.0.103/4GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONIAll'emendamento 2.0.103, al comma 1, sostituire le parole: «di medicinali» con le seguenti: «di farmaci». Conseguentemente, sopprimere le parole: «e dei farmaci da banco o di automedicazione».
Proposta di modifica n. 2.0.103/5 al DDL n. 1167
2.0.103/5GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONIAll'emendamento 2.0.103, sopprimere il comma 3.





